I prodotti a base di CBD non sono stupefacenti e possono essere commercializzati in tutta l?Unione Europea
Finalmnete qualcosa si muove nell?Unione Europea: il CBD ? stato riconosciuto come una sostanza non stupefacente e i prodotti a base di cannabidiolo potranno essere commercializzati liberamente. Leggiamo insieme un approfondimento di Canapa Industriale, che spiega gli sviluppi di questa vicenda storica per il mercato.
?Uno Stato membro non pu? vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD)
legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto
dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle
sue fibre e dai suoi semi?.
? il cuore della sentenza della Corte di Giustizia europea, tanto attesa, secondo la quale il
diritto comunitario ha la precedenza sul diritto nazionale, anche se
viene specificato che: ?Tale divieto, tuttavia, pu? essere giustificato
da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere
quanto necessario per il suo raggiungimento?.
Tutto nasce da una
processo avviato in Francia, in cui due imprenditori dopo aver messo in
commercio una sigaretta elettronica a base di CBD, che
veniva prodotto e importato dalla Repubblica Ceca, erano stati
condannati a 18 e a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale
della pena nonch? a 10mila euro di ammenda. Questo perch? la Francia
impedisce l?importazione di derivati dalla canapa che non siano fibra e
semi. Il giudice si era interrogato allora sulla conformit? al diritto
dell?Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione
del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, e il processo ? arrivato fino alla Corte di Giustizia europea.
Nella
sentenza odierna, la Corte dichiara che ?il diritto dell?Unione, in
particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle
merci, osta a una normativa nazionale come quella oggetto del
procedimento principale?.
Nella sentenza la Corte esclude l?applicabilit? dei regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC), perch? il CBD non pu? essere considerato come un prodotto agricolo. Non solo,
perch? osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione
delle merci all?interno dell?Unione (articoli 34 e 36 TFUE) sono
applicabili, poich? il CBD di cui al procedimento
principale ?non pu? essere considerato come uno stupefacente?. Per
giungere a tale conclusione, la Corte ricorda, innanzitutto, che ?i
soggetti che commercializzano stupefacenti non possono avvalersi
dell?applicazione delle libert? di circolazione poich? tale
commercializzazione ? vietata in tutti gli Stati membri, ad eccezione di
un commercio rigorosamente controllato in vista dell?uso per scopi
medici e scientifici?.
Insomma, ?Il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni
quantitative delle importazioni, vietata dall?articolo 34 TFUE?. La
Corte precisa, tuttavia, ?che una normativa siffatta pu? essere
giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati
nell?articolo 36 TFUE, quale l?obiettivo di tutela della salute pubblica
invocato dalla Francia, a condizione che tale normativa sia idonea a
garantire la realizzazione dell?obiettivo suddetto e non ecceda quanto
necessario per il suo raggiungimento. Bench? quest?ultima valutazione
spetti al giudice nazionale?.
Secondo la Corte il giudice nazionale
deve valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che
l?asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su
considerazioni puramente ipotetiche. Infatti, un divieto di
commercializzazione del CBD, che costituisce, del
resto, l?ostacolo pi? restrittivo agli scambi aventi ad oggetto prodotti
legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, pu?
essere adottato soltanto qualora tale rischio risulti sufficientemente
dimostrato.
?Era una provvedimento atteso che conferma
un?impostazione che le associazioni di categorie hanno sempre sostenuto
cio? che la canapa industriale, in tutte le sue parti, non pu? essere
normata dal testo unico sugli stupefacenti e quindi le normative degli
Stati membri che limitano la possibilit? di estrarre da tutte le parti
della pianta contrastano con l?organizzazione del mercato comune?,
sottolinea a Canapindustriale.it l?avvocato Giacomo Bulleri.
L?effetto
di questa decisione ricadr? su tutta l?Unione Europea, quindi anche in
Italia, portando una maggiore liberalizzazione del mercato, sempre
legato alle destinazioni di utilizzo. Non ? un ?libera tutti?, anche
perch? la sentenza fa riferimento alle sigarette elettroniche legalmente
prodotto in Repubblica Ceca, ma mette un punto fermo sul fatto che il CBD non sia uno stupefacente e sulle parti utilizzabili della pianta per le estrazioni e secondo
Bulleri ?sbloccher? anche le applicazioni per il Novel Food nell?Unione
Europea? (processo che era stato bloccato a settembre perch? la
Commissione Europea aveva comunicato che avrebbe potuto considerarlo uno
stupefacente).
?La sentenza avr? un effetto domino su tutti i quei
paesi che hanno una normativa che si ostinava voler limitare l?uso della
canapa a fibra e semi?. Ora vedremo cosa accadr? nel nostro paese sul
decreto sospeso sui prodotti al CBD, e poi a dicembre, con la possibile
ratifica delle decisioni dell?OMS sulla cannabis. Sicuramente ? un bel
passo avanti, per tutta l?Europa!
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